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Frequently Asked Questions

Che cos’è il Risarcimento diretto e quali sono i Casi che rientrano nella procedura del Risarcimento diretto?

Per i sinistri accaduti dal 1° febbraio 2007 è in vigore il Risarcimento diretto. 
Ciò significa che in caso di sinistro è la tua compagnia, e non quella di chi ti ha danneggiato, a risarcirti il danno.
Perché un sinistro possa rientrare nella procedura di Risarcimento diretto deve avere le seguenti caratteristiche:
a) deve esserci stata collisione tra due veicoli targati (esclusi i veicoli non targati, macchine agricole e ciclomotori non muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006, n°153) e la responsabilità, totale o parziale, del sinistro deve essere attribuibile agli stessi. Non è quindi applicabile la procedura se i due veicoli si sono urtati per responsabilità di un terzo (veicolo o passante) non rimasto coinvolto nell’urto;
b) il sinistro deve essere avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
c) la procedura si applica ai veicoli immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
d) i due veicoli coinvolti devono essere identificati ed assicurati per l’RCA presso Imprese che aderiscano alla Convenzione;
d) in procedura possono essere liquidati:
– i danni al veicolo, senza alcun limite quantitativo;
– le lesioni al conducente (proprietario o meno del veicolo) fino al 9% di invalidità permanente;
– i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, senza alcun limite quantitativo.



Importante! La procedura si applica anche se:


- nel sinistro sono coinvolti dei terzi trasportati;


- nel sinistro è rimasto coinvolto un ostacolo fisso (muro, lampione, cassone dei rifiuti, segnaletica stradale, ecc.) o un pedone incolpevole. I danni al terzo coinvolto (proprietario del muro o lesioni al pedone) saranno risarciti dal veicolo responsabile del sinistro;


- uno dei veicoli coinvolti è un ciclomotore, a condizione che tale veicolo sia munito di targa ai sensi  del DPR 6 marzo 2006, n° 153.




Importante! La procedura non si applica anche se:


- nel sinistro è rimasto coinvolto trattore agricolo o macchina operatrice;


- uno dei veicoli coinvolti è un ciclomotore, non sia munito di targa ai sensi  del DPR 6 marzo 2006, n° 153

Posso circolare con le gomme termiche durante la stagione estiva ?

8737574-inverno-ed-estate-contrasto In primis è fondamentale ricordare che i pneumatici invernali sono progettati per assicurare le massime performance (sia in termini di sicurezza stradale che prestazioni) con temperature inferiori a 7° C.

Circolare quindi con pneumatici invernali durante la stagione calda significa esporsi ad un rischio sicurezza maggiore: in estate un pneumatico invernale registra infatti, spazi di frenata più lunghi (circa 6 metri in più per fermarsi da 100 Km/h) e risulta meno sicuro qualora si effettui una manovra di emergenza.

Da non sottovalutare inoltre che il pneumatico invernale ad elevate temperature di utilizzo presenta maggiore resistenza al rotolamento (più consumo di carburante), minor comfort di marcia e naturalmente maggior usura.


Inoltre e non trascurabile, i fattori “Indici di velocità” che, per i pneumatici invernali, possono differire dagli estivi. L’impiego di pneumatici M+S con codice velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, è possibile solo nella stagione invernale. La Direttiva Europea prevede tale deroga per “impiego saltuario” e il nostro Ministero Trasporti ha precisato nelle Circolari l’impiego stagionale. Mantenere i pneumatici invernali anche dopo la fine della stagione invernale, ovvero oltre alle date indicate dalla normativa, risulta quindi possibile solo se il codice di velocità non è inferiore a quelli previsti.

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