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Patente: più veloce recuperare punti

Recupero punti patente più veloce.

Dopo dieci anni dall’introduzione della patente a punti, da oggi per frequentare l’apposito corso di recupero nelle autoscuole non è più necessario aspettare la comunicazione di avvenuta decurtazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. È infatti sufficiente provare che i punti sono stati effettivamente tolti mediante la stampa dell’estratto conto del Portale dell’automobilista.

Decisione ministeriale. Lo ha stabilito lo stesso dicastero di piazza di Porta Pia con la circolare 11490 dell’8 maggio 2013. La decisione nasce in seguito ad alcuni casi di mancato ricevimento della comunicazione ministeriale su cui si è sviluppato, negli anni scorsi, un notevole contenzioso “che ha portato ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa in base alla quale “deve essere consentito l’accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur in assenza della detta comunicazione, comprovino l’avvenuta conoscenza della decurtazione già operata dagli Organi accertatori nei loro riguardi tramite il report del Portale dell’automobilista o il numero verde” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6189/2012 del 4.12.2012).

Il testo della circolare. “Tanto premesso – scrive il ministero nella circolare- ritenuto che appare opportuno conformarsi al predetto orientamento giurisprudenziale allo scopo di contenere quanto più possibile il contenzioso garantendo in ogni caso la sicurezza della circolazione”, si dispone che “l’iscrizione ad uno dei predetti corsi di recupero punti sarà consentita anche a mezzo dell’esibizione di una stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida, acquisito attraverso l’accesso al sito “Il portale dell’automobilista”.

Corsi di recupero. Ricordiamo che i corsi per i titolari di patente di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE consentono di recuperare sei punti, quelli per i titolari di patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE consentono di recuperare nove punti. E che, al contrario di quanto previsto dall’ultima riforma del codice della strada, la legge 120/2010, in assenza di decreto attuativo non è ancora previsto un esame di fine corso, basta la semplice frequenza.

Mario Rossi

Articolo tratto da QUATTRORUOTE
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